Art. 4.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.
      2. Le spese sostenute che danno diritto al credito di imposta di cui all'articolo 1 non sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.